È in vigore da 1 gennaio 2011 l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale. Lo fa sapere in una nota Palazzo Chigi che precisa che gli atti amministrativi come bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale saranno obbligatoriamente pubblicati sui siti istituzionali in virtù dell'entrata in vigore dell'art. 32 della legge 69/2009. La disposizione mira ad evitare gli sprechi che derivano dal mantenimento degli atti amministrativi in forma cartacea. Pertanto dal primo gennaio 2011, i documenti in forma cartacea non avranno più valore legale: infatti dall'obbligo di rendere conoscibile e pubblico un atto inserendolo nella bacheca di un luogo pubblico si passa ad una bacheca "virtuale" con la pubblicazione sul relativo sito web istituzionale di tutti gli atti amministrativi. Come precisa la nota, anche le pubblicazioni di matrimonio non dovranno comparire on-line con la sanzione della non celebrazione del matrimonio in caso di violazione di tale obbligo. Nel caso in cui il matrimonio si celebri lo stesso, questo non sarà nullo né annullabile ma potrà essere comminata una sanzione amministrativa che va da 41 a 206 euro a carico degli sposi e dell'ufficiale di stato civile. Viene inoltre sottolineato che, per quanto riguarda le comunicazioni relative alle procedure ad evidenza pubblica e i bilanci i passaggio obbligatorio al web è previsto per il 2013 anche le la pubblicazione cartacea tradizionale sui giornali sarà già accompagnata da quella on-line. Per ulteriori informazioni, www.governo.it
Vedi anche:
Novità pensioni: ultime notizie

In evidenza oggi: