La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7179 dello scorso 10 maggio, ha stabilito che "la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l'individuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto alla indennità di accompagnamento (di cui all'articolo 1 della legge 18/1980 e all'articolo 1 della legge 508/88) finché l'evento letale sia certus an ma incertus quando". I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che non sarebbe rispondente alla finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. Al contrario, si legge nella sentenza, è possibile negare l'indennità solo quando ci sono i presupposti per formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la continua assistenza risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani, ma a fronteggiare una emergenza terapeutica.

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