Con una sentenza additiva del 23 maggio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per irragionevole limitazione del diritto di difesa degli articoli 438, comma 6, e 458, comma 2 del Codice di Procedura Penale nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato (Corte Costituzionale, Sentenza 23 maggio 2003, n.169).

In evidenza oggi: