In materia di disciplina della procedura di mobilità, il principio che la sua estensione ex art. 24, comma 2, legge n. 223 del 1991, anche ai licenziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo deve essere inteso nei limiti di compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell'attività aziendale, così da dispensare il datore di lavoro dall'obbligo di specificare, nella comunicazione di cui all'art. 4 legge n. 223/1991 cit., i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, nel caso in cui sia disposta la chiusura di un settore o ramo d'azienda, deve essere applicato tenendo conto che, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dall'art. 5 della legge n. 223 del 1991, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità può essere effettuata avendo riguardo soltanto ai lavoratori addetti al settore o al ramo interessato dalla chiusura o dalla ristrutturazione e non a quelli addetti all'intero complesso organizzativo e produttivo soltanto qualora si accerti che queste riguardino effettivamente in via esclusiva detto settore o ramo d'azienda ed esauriscano in tale ambito i loro effetti, non sussistendo inoltre in esso professionalità suscettibili di utilizzazione nel settore o ramo nel quale l'attività viene mantenuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso l'obbligo della motivazione di cui all'art. 4, cit., sul rilievo che, concernendo il progetto di ristrutturazione un ramo d'azienda eterogeneo rispetto all'altro mantenuto in attività, non fosse possibile procedere ad una comparazione tra i lavoratori dell'intero complesso organizzativo e produttivo; omettendo di accertare se, nonostante detta eterogeneità, il personale del settore interessato avesse una qualificazione in grado di consentirne l'impiego, sia pure per mansioni a basso contenuto professionale, nel ramo d'azienda mantenuto in attività). (Cassazione - Sez. Lav. - sentenza n.7169 del 10 maggio 2003 - in www.cassazione.it)

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