Approvate il 13 agosto scorso, le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, contenute nell'art. 3 della l. n. 136/2010 ("Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"), sono entrate in vigore il 7 settembre 2010. Lo rende noto il Governo che fa inoltre sapere che il ministero dell'Interno ha emanato il 9 settembre scorso la nota n. 13001/118/Gab indirizzata ai Prefetti della Repubblica, ai Commissari del governo per le Province autonome di Trento e Bolzano e al Presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta per chiarire la portata dell'art. 3 della legge citata. Sono state, inoltre, emanate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, le linee guida relative all'operatività della normativa, al fine di dare indicazioni puntuali sulla concreta applicabilità degli obblighi legislativi. A pena di nullità del contratto, pertanto, dal 7 settembre 2010, i contratti di fornitura di beni e servizi, gli appalti di opere pubbliche, stipulati tra un imprenditore e una pubblica amministrazione, devono contenere l'indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i pagamenti relativi allo stesso. Le modalità di pagamento consentite sono bonifico bancario o postale e tutti gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ma a quali contratti si applica la legge? Ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso; alle concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti; contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; ai contratti di subappalto e subfornitura e ai contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

In evidenza oggi: