Con la sentenza n. 39595 depositata il 10 novembre 2010, la Corte di cassazione, ha stabilito che se il decreto di citazione dell'imputato non è stato notificato ad uno dei due difensori, non si viene a porre la nullità dell'interno procedimento giurisdizionale penale se questa nullità non viene rilevata dall'altro difensore nella fase preliminare del processo immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni. La sesta sezione penale ha poi precisato che a nulla rileva la circostanza che l'imputato sia contumace, in quanto - si legge dalla parte motiva della sentenza - "è onere del difensore presente, soprattutto quando si tratta di difensore di fiducia, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice". Pertanto la Corte ha concluso spiegando che questo tipo di nullità (derivante dalla omessa notifica del decreto di citazione dell'imputato al codifensore di fiducia) è una nullità generale a regime intermedio.

In evidenza oggi: