L'Agenzia del Territorio, con Circolare n. 4/T dello scorso 7 maggio, ha chiarito che i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non costituiscono titolo idoneo per la cancellazione delle domande giudiziali. L'Agenzia ha infatti ricordato che nel nostro sistema di pubblicità immobiliare la formalità di cancellazione produce effetti estintivi di tipo definitivo. Di conseguenza, dal momento che il provvedimento d'urgenza ha per sua natura carattere provvisorio, non può produrre gli effetti tipici connessi alla formalità di cancellazione. In altre parole, non appare giuridicamente sostenibile che un provvedimento a contenuto tipicamente provvisorio, sotto il profilo processuale, possa produrre, sul piano sostanziale, effetti definitivi ed irreversibili.

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