E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 il Decreto 30 luglio 2010, relativo alle modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell'articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010). Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha previsto nel decreto citato, in via sperimentale per l'anno 2010, il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa (di cui all'art. 2, comma 132, della L. 31 dicembre 2009, n. 191) ai lavoratori che nel corso dell'anno 2010 siano beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, con almeno 35 anni di anzianità contributiva; il trattamento è previsto per quei lavoratori che accettino un'offerta di lavoro subordinato con inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza. Il valore della contribuzione, precisa il Decreto, è determinato sulla differenza tra l'importo della normale retribuzione spettante al lavoratore, in corrispondenza delle mansioni di provenienza, e l'importo della retribuzione effettiva percepita per l'attività svolta a seguito dell'accettazione dell'offerta di lavoro. Per accedere al beneficio, i lavoratori interessati devono presentare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ed entro il 31 dicembre 2010, apposita domanda all'INPS corredata dal contratto di lavoro immediatamente precedente la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito nonché dal contratto di lavoro comportante l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.
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