Lo scorso 22 ottobre il Ministero dell'Economia - Dipartimento dell'economia e delle finanze ha emanato la circolare n. 36, che ha tentato di fare chiarezza, con risultati che, a parere di chi scrive, sono aberranti, in merito all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010. n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione citata ha sospeso l'applicazione dell'articolo 15 dell'articolo della legge 836/1973 e dell'articolo 8 della legge 417/1978, i quali, in combinato disposto, riconoscono al dipendente il rimborso di un quinto del costo della benzina, allorché abbia utilizzato l'auto propria, per ragioni di servizio, al fine di muoversi nell'ambito della circoscrizione territoriale del proprio ente. Ebbene, la Ragioneria Generale, sulla scia delle numerose riforme che, in questi ultimi anni, tentano di contenere la spesa pubblica (con effetti ancora in corso di verifica), ha fornito un'interpretazione letterale ed eccessivamente rigorosa nei confronti dei pubblici dipendenti: il dipendente dovrà accollarsi per intero le spese di benzina e tutte le spese collegate alla trasferta (pedaggi, parcheggi etc…), anche se l'uso della propria vettura è dipeso dall'insufficienza (spesso cronica) del parco macchine dell'Ente di appartenenza. Le uniche categorie cui spetterebbe ancora il rimborso sarebbero il personale non contrattualizzato, nonché tutti i pubblici dipendenti che escano dall'ufficio per "funzioni di verifica e controllo". Nessun rimborso, invece, perfino a chi partecipa a una conferenza di servizio, uno degli strumenti che, davvero, mira alla semplificazione dell'attività amministrativa e alla riduzione dei costi per la macchina pubblica e, soprattutto, per il sistema Paese.

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