Il Ministero del Lavoro esprime il proprio parere (interpello n. 36 del 15 ottobre 2010) in merito alle modalità di computo della base occupazionale ai fini del rispetto della disciplina relativa alle assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili così come disposto dall'art. 3, L. 12 marzo 1999, n. 68. In particolare, il Ministero risponde alla richiesta del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in ordine all'eventuale esclusione dei lavoratori occupati in aziende industriali del settore laterizi - addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato per l'edilizia stradale - dal computo della base occupazionale ex art. 5, comma 2, della L. n. 68/99, così come modificato dall'art. 1, comma 53 della L. n. 247/2007, ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all'art. 3 della medesima Legge. Ricordando che l'art. 3 della L. n. 68/1999 stabilisce che tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura percentuale indicata dallo stesso articolo e che l'art. 5 disciplina alcune ipotesi di esonero dall'osservanza dell'obbligo, tra cui "i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore", il Dicastero precisa che "i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del cantiere, escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all'interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del cantiere" (nota n. 2256 del 29 gennaio 2008 DGML). In conclusione il Ministero ritiene che "i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato non possano essere esclusi dal computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva in quanto non presentano i requisiti dettati dall'art. 5, comma 2, della L. n. 68/1999." Infatti, "pur svolgendo attività afferenti la produzione di manufatti per il settore dell'edilizia stradale, gli stessi non possono rientrare nella definizione di 'personale di cantiere', né tanto meno svolgono attività all'interno del 'cantiere'".

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