Il Ministero dell'economia e delle Finanze, con il Decreto 10/4/03, ha fissato delle nuove regole tecniche che dovranno essere rispettate dai videopoker. In particolare, il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/4/03 stabilisce che gli apparecchi e congegni da intrattenimento o da gioco di cui agli articoli 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e 38 della legge n. 388 del 2000, devono rispettare i seguenti requisiti: a) la durata delle partire non dovrà essere inferiore a 10 secondi ed il costo non dovrà essere superiore a ? 0,50; b) devono basarsi su modalita' di gioco nelle quali gli elementi di abilita' od intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio; c) non possono riprodurre, nemmeno in parte, il gioco del poker o le sue regole fondamentali; d) computano le vincite, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite ed in misura non inferiore al 90% delle somme giocate; e) distribuiscono vincite esclusivamente in monete metalliche; f) ciascuna vincita, da erogarsi subito dopo la conclusione di ciascuna partita vincente, non puo' essere superiore a venti volte il costo della singola partita; g) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilita' delle caratteristiche tecniche, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi.

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