Il datore di lavoro che effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica è esonerato dall'obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l'INAIL non ne faccia espressa richiesta qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato all'Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore. E' quanto chiarisce la circolare 36/2010 dell'INAIL, ricordando che il datore di lavoro cui l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30 luglio 2010. In caso di mancato invio, restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare INAIL n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1177.

In evidenza oggi: