Entrerà in vigore il 3 agosto prossimo il decreto attuativo n. 110/2010 recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio (a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, G.U. n.166 del 19 luglio 2010) che permetterà al cittadino di scegliere se stipulare l'atto pubblico su carta o in modalità informativa con l'utilizzo della propria firma elettronica. L'atto pubblico su supporto cartaceo e informatico sono equivalenti dal punto di vista degli effetti giuridici. Sarà possibile quindi dal 3 agosto, utilizzare l'atto notarile informatico per gli atti relativi all'acquisto della casa, al mutuo o alla costituzione di società, eliminando la carta nella fase di redazione e di conservazione degli atti, con un notevole risparmio di costi relativi alla gestione documentale e con una grande semplificazione della procedura. Una volta scelta la modalità "informatica", sulla base del consenso di entrabe le parti, gli atti notarili informatici saranno conservati dai notai, i quali ne mantengono la disponibilità esclusiva per il rilascio di copie finché sono in esercizio, nel rispetto delle norme che consentano la fruibilità degli atti nel tempo. Il notaio potrà conservare in formato digitale anche le copie degli altri documenti originali redatti su supporto cartaceo. L'atto su supporto informatico, una volta posto in essere, verrà messo a raccolta e conservato dal notaio nel proprio archivio situato in una struttura informatica centralizzata posta presso il Consiglio Nazionale del Notariato. Al cessare dell'attività del notaio, tutti i suoi atti verranno depositati presso gli archvi notarili del Ministero della Giustizia.

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Per ulteriori informazioni, leggi il dossier del Governo, Dossier “L'atto notarile diventa informatico: stesse garanzie, tempi ridotti”

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