Secondo un parere della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro le agevolazioni Ici per la casa di abitazione prescindono dalla residenza anagrafica. Nel parere firmato da Rosario de Luca (presidente della fondazione) si spiega che "Il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, istitutivo dell'Ici all'articolo 8 dispone, con riferimento alla abitazione principale, che si intende 'l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica". Sta di fatto però che la nozione di 'abitazione principale', cui fa riferimento l'agevolazione Ici, e' stata "oggetto di precisi chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria, nonche' di inequivoche pronunce della suprema corte di Cassazione". Si ricorda infatti che "il ministero delle Finanze gia' nel 1980 ebbe a chiarire che per quanto concerne la nozione di abitazione principale [...], occorre far riferimento al concetto di residenza cosi' come definito nel secondo comma dell'art. 43 del codice civile, laddove e' precisato che 'la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale'".
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