E' legittimo l'accesso, da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter /30 marzo) precisando che, nonostante la delicatezza di tale documentazione in relazione ai cd. dati sensibili in essa contenuti, idonei a rivelare le convinzioni politiche dei sottoscrittori delle liste, "la legge n. 675/1996 consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare all'esterno anche questo genere di informazioni purché ciò realmente necessario per determinate finalità di interesse pubblico (art. 22, commi 3 e 3-bis, legge 675/1996)". Tra queste, aggiunge il Garante, vi sono "anche quelle relative all'applicazione della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi e quelle connesse all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici" (artt. 8, comma 4 e 16, comma 1, decreto legislativo. n. 135/1999). Con riguardo al trattamento dei dati sensibili, Il Garante ha però chiarito che nel concedere l'accesso alla documentazione, la Commissione elettorale, deve garantire il rispetto della pertinenza e della non eccedenza e consentire pertanto l'acquisizione solo di quelle informazioni che siano necessarie al soddisfo dell'interesse invocato.

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