Con la sentenza n. 5732 del 7 aprile 2010, i giudici amministrativi del Tar Lazio hanno stabilito che non ha diritto all'indennità, il dipendente delle P.A. che, a causa dello stress lavorativo, aveva proposto ricorso al Tar per il riconoscimento del danno. I giudici amministrativi nel precisare che il soggetto che richiede il riconoscimento del danno deve "provare i fatti specifici, in relazione alle particolari modalità di svolgimento del servizio, che hanno causato le infermità", hanno stabilito che "le modalità di svolgimento del servizio prestato dal ricorrente (telefonista) non appaiono, ontologicamente e funzionalmente, tali da poter ingenerare stress psicosomatici e/o problemi di postura ove tenuto conto della natura delle mansioni svolte nonché della normativa sulla sicurezza del lavoro di cui ogni datore di lavoro è tenuto a fare applicazione nelle strutture (il ricorrente non ha allegato né comprovato il mancato rispetto di tale normativa a cagione dell'insorgenza della infermità all'apparato scheletrico)".

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