Il parcheggiatore abusivo non commette reato: lo dice la Cassazione. La seconda sezione penale ha stabilito questo principio di diritto, con la sentenza n. 12762 depositata l'1 aprile 2010 su ricorso proposto da un parcheggiatore abusivo, imputato per il reato di estorsione. Gli Ermellini hanno quindi stabilito che "i fatti denunciati non possono essere ricondotti alla fattispecie della tentata estorsione, mancandone gli elementi costitutivi. In particolare non può essere ravvisata un'idonea minaccia nell'invito formulato dal (parcheggiatore) a rivolgersi ai proprietari delle autovetture che ostacolavano l'autovetture del (soggetto che si era rifiutato di pagare il parcheggiatore), né, in ragione di specifici indici di pericolosità correlati ai fatti per cui si procede".
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