È del giudice amministrativo la giurisdizione in materia di lesione di diritti fondamentali come quelli tutelati dalla costituzione (nel caso di specie di tratta dell'art.32 che tutela il diritto alla salute) se P.A. spende in concreto potere autoritativo. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n.5290 depositata il 5 marzo 2010, in seguito alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione da parte di una comunità montana, in relazione ad un giudizio pendente davanti al giudice ordinario. Gli Ermellini precisando questa essenziale differenza, e cioè che nel caso di specie non si trattava di un "mero comportamento" (che comporterebbe la giurisdizione del giudice ordinario anche in materia urbanistica) della pubblica amministrazione ma di un vero e proprio "esercizio di potere" concretizzatosi attraverso una delibera Giunta Esecutiva della Comunità Montana, hanno stabilito che "anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla costituzione, quali il diritto alla salute (art.32 Cost.) - allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata la illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi - come quella della gestione del territorio - compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei diritto vantati, al comportamento o alla limitazione di tali diritti in rapporto all'interesse generale pubblico dell'ambiente salubre, nonché alla emissione dei relativi provvedimenti gli effetti della futura decisore finale sulle richiesta inibitorie, demolitore ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti o prevedimenti e che pertanto la presente controversia spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo". La differenza, tra il "mero comportamento" e l' "esercizio in concreto del potere", deve presiedere, (sulla base di quanto statuito dalla Consulta con la storica sentenza 204 del 2004), al riparto di giurisdizione: al di là infatti dei "blocchi di materie" devoluti dal legislatore del '98 (d.lgs.80/1998 come modificato dalla legge 205/200) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (giurisdizione in cui ha cognizione anche dei diritti soggettivi), è necessario, perché sia abbia la giurisdizione del giudice amministrativo, l'esericio in conreto di potere autoritativo e non di un "semplice comportamento" della P.A, altrimenti, anche nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà competente il giudice ordinario. In questo caso, invece non si è trattato di un "mero comportamento" ma di un atto autoritativo della P.A e cioè della delibera della giunta esecutiva della Comunità montana, che è servita a fondare la giurisdizione del giudice amministrativo.

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