Sono infatti rappresentativi e possono promuovere il procedimento previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo i sindacati che hanno stretto con le aziende contratti collettivi applicati in tutto il territorio nazionale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5209 del 4 marzo 2010, ha accolto il ricorso della Tirrenia che si era opposta all'azione di un sindacato (che non aveva firmato contratti collettivi applicati in tutta Italia) che chiedeva il pagamento dei contributi sindacali. Secondo la sezione lavoro "in tema di rappresentatività sindacale il criterio legale dell'effettività dell'azione sindacale equivale al riconoscimento della capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale nella regolamentazione dei rapporti lavorativi. Di conseguenza, al fine del riconoscimento del carattere "nazionale" dell'associazione sindacale - richiesto per legittimare l'azione di repressione antisindacale ex art. 28 stat. lav. - assume rilievo, più che la diffusione delle articolazioni territoriali, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e attestano un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell'intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante".

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