I commi 144, 145 e 146 dell'art. 2, nei limiti delle risorse finanziarie fissate per lo scopo (65 milioni di euro), prevedono la concessione alle Agenzie per il lavoro (artt. 4 e 5 del Dlgs n. 276/2003 Agenzie di: somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, supporto e ricollocazione professionale) e gli operatori privati del lavoro accreditati dalle Regioni (art. 7, Dlgs n. 276/2003), che provvedono all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati di cui al reg. Ce n. 800/2008 del 6.8.2008, dei seguenti incentivi: a) 1.200 euro, per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni (visto il mancato richiamo a tempo pieno, si ritengono validi anche i contratti part- time), con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto intermittente; b) 800 euro, per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni (visto, anche in tale ipotesi, il mancato richiamo a tempo pieno, si ritengono validi anche i contratti part-time), con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto intermittente; c) tra 2.500 e 5.000 euro, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, di inserimento lavoro o a termine non inferiore a 12 mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentano particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. L'incentivo viene erogato solo in caso di successo, vale a dire solo se il lavoratore oggetto di intermediazione (lecita) viene assunto con un contratto di lavoro dipendente. La gestione delle agevolazioni di cui sopra è affidata alla Società Italia Lavoro Spa, di intesa con la direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro. Le nuove disposizioni diventeranno operative solo dopo l'emanazione dei decreti interministeriali.

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