La Sezione Distaccata di Civitanova del Tribunale Civile di Macerata con la sentenza pubblicata in data 03.12.2009 compie un excursus in ordine ai concetti di rivalsa dell'assicuratore e contratto di trasporto di cose. Il provvedimento affronta il caso di un carico di merce affidato ad un vettore lombardo, che attribuiva l'esecuzione materiale del viaggio ad un sub-vettore marchigiano. Senonché, il carico non perveniva al destinatario; chi aveva ordinato il servizio di trasferire le cose reclamava la refusione del danno nei confronti del primo vettore, che a propria volta costituiva in mora il sub-vettore, individuandolo quale responsabile ex recepto a mente dell'Art. 1693 c.c. Ricordiamo che nell'esecuzione del trasporto di cose il vettore può anche stipulare un contratto di sub-trasporto, a meno che un accordo specifico non lo vincoli all' utilizzo di personale e mezzi propri. La Compagnia assicurativa della ditta lombarda, in virtù della polizza trasporti accesa dalla sua garantita in qualità di vettrice stradale per perdita o avaria delle cose trasportate, indennizzava l'avente diritto ed, esperiti numerosi ma vani tentativi di composizione amichevole della vicenda, alfine esercitava l'azione di surrogazione per recuperare l'indennizzo versato; a sostegno dell'azione formulata ex Art. 1916 c.c. produceva l'intero coacervo documentale unitamente alla polizza di responsabilità civile. La ditta sub-vettrice, terza estranea rispetto alla polizza azionata in via di surroga, scambiava comparsa di risposta con cui contestava la pretesa avversaria opinando che non sussistesse obbligo di rimborso per carenza di responsabilità poiché nella specie il caso fortuito era integrato dalle condotte fraudolente di un terzo ed invocava l'applicazione dell'Art. 1700 c.c., vale a dire la norma sul trasporto cumulativo di più vet tori successivi con unico contratto, che al secondo comma prevede che se nel percorso di uno dei vettori si è verificato il fatto dannoso, è questi che è tenuto all'integrale risarcimento. Va subito anticipato che tale ultimo profilo (trasporto cumulativo) sollevato a discolpa, poi abbandonato nella sostanza dalla stessa convenuta, è stato ritenuto dal Tribunale manifestamente infondato in quanto evenienza divergente da quella realizzatasi nella fattispecie concreta. La convenuta eccepiva che la compagnia milanese presso cui aveva garantito la propria attività vettoriale aveva escluso l'operatività della copertura non essendovi ricompresa né l'appropriazione indebita dei sub-vettori, che integra il caso di specie, né la sottrazione delle merci perpetrata da costoro; talché, stando all'impalcatura difensiva della convenuta, anche la polizza del vettore avrebbe dovuto contenere tali esclusioni. Il Monocratico civitanovese Dott. Corrado Ascoli offre una panoramica in merito a q uali possano essere le eccezioni sollevabili da chi contesta il diritto alla surroga. Dopo aver premesso che "l'Art. 1916 c.c. disciplina un caso di surrogazione legale, in virtù della quale si realizza la modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio, nel senso che il terzo - l'assicuratore - assume nei confronti del debitore la stessa posizione sostanziale del creditore originario soddisfatto", il Giudicante pone in luce che "in tali casi il pagamento da parte del terzo surrogato non estingue l'obbligazione", sicché (e veniamo al fulcro del ragionamento del Togato di Civitanova Alta) "il debitore può opporre al terzo tutte -e soltanto- le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti del creditore". Quali sono, dunque, i presupposti per l'operatività della surrogazione dell'assicuratore? Ecco la risposta del Giudice: "si identificano da un lato nell'esistenza della polizza stipulata tra l'assicuratore e il creditore e dall'altro dalla prova dell'avvenuto pagamento a quest'ultimo dell'indennizzo. L'assicuratore è pertanto tenuto a provare la sua qualità e l'effettiva corresponsione. Il danneggiante può unicamente opporre all'assicuratore l'inesistenza o la radicale nullità del contratto di assicurazione, mentre non può sollevare ulteriori eccezioni relative al rapporto interno tra creditore e assicuratore e neppure far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall'altro contraente"; pertanto, il danneggiante "è legittimato a contrastare, in via di eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e quindi può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal soggetto che ha stipulato la polizza". Con il corredo di una selezione ragionata della giurisprudenza di legittimità l'iter argomentativo perviene all'epilogo che "nel caso di specie la co nvenuta non è legittimata a sollevare l'eccezione di indebito pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore siccome il fatto dannoso non sarebbe ricompreso nei rischi che l'assicuratore si era assunto, essendo all'evidenza tale profilo irrilevante nei rapporti tra l'assicuratore ed il terzo debitore" sul rilievo che attiene "esclusivamente ai rapporti interni tra l'assicuratore ed il creditore surrogante". Che cosa avrebbe potuto escludere il diritto in via di surroga? Non l'annullabilità, né la rescindibilità del contratto, risponde il Monocratico civitanovese "ma soltanto la sua nullità radicale". Quindi, "in presenza dei presupposti della surrogazione (esistenza del contratto di assicurazione e pagamento in favore del soggetto assicurato) il terzo danneggiante non ha alcun interesse né legittimazione a dedurre che l'assicuratore ha pagato senza esservi tenuto, atteso che comunque egli non è esposto al rischio di duplicazione dell'obbligo risarcitorio". La disamina prosegue con una lucida illustrazione dell'istituto della responsabilità ex recepto nel trasporto: "a norma dell'Art. 1693 c.c. il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. L'Art. 1693 c.c. pone dunque una presunzione di responsabilità del vettore per perdita od avaria, presunzione che può essere superata solo se il vettore fornisce la prova specifica che la perdita o l'avaria sono derivate da un fatto positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile"; l'avaria è ovviamente il deterioramento. Venendo al caso di specie il Giudice soggiunge che "in ipotesi di evento costituente reato, quale il furto o perfino la rapina delle cose trasportate, ove è eserci tata violenza e costrizione fisica sul vettore, deve trattarsi di fatto assolutamente inevitabile e del tutto estraneo al vettore stesso, commesso in circostanze di tempo e di luogo imprevedibili", ma se il vettore "obbligatosi ad eseguire il trasporto dal luogo di consegna a quello di destinazione, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al sub-vettore". L'assicuratore ha così visto accolta l'azione di surroga,quantificata nell'incontroverso ammontare pagato al committente. Certo, l'obbligazione del vettore è gravosa: è un'obbligazione di risultato, non di mezzi, perché le cose debbono arrivare a destinazione intatte. Certo, il ponte su cui transita l'autotrasportatore può crollare o una frana può travolgere il mezzo con il carico; per queste eventualità è prev isto il caso fortuito a mitigare il rigore della norma, ma rimangono a carico del vettore le cause ignote: il tir è finito nel burrone chissà mai perché, il conducente si sarà appisolato o si sarà sentito male? La rapina non integra gli estremi del fortuito se l'evento era evitabile con la diligenza del vettore professionale.
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