Con la sentenza n. 25270 del 1° dicembre 2009 la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che possa configurarsi una responsabilità professionale del notaio, ogniqualvolta le parti dell'atto lo abbiano esonerato, anche solo verbalmente, dall'effettuare le visure catastali e le ispezioni ipotecarie relative all'immobile oggetto dell'atto stesso. Pertanto le parti, che hanno concordemente richiesto di non procedere ai suddetti accertamenti prima della stipula del contratto, non possono poi lamentare la violazione dell'obbligo di diligenza qualificata, sancito dall'art. 1176, secondo comma, c.c., nei confronti del notaio rogante. Così hanno deciso gli ermellini sul ricorso proposto da una società, la quale, solo successivamente alla conclusione di un contratto di compravendita, aveva appreso della preesistenza di un pignoramento sull'immobile acquistato, avanzando quindi una pretesa risarcitoria nei confronti del professionista. Durante l'istruttoria del giudizio di primo grado si era tuttavia appurato che detta società, d'accordo con la parte acquirente, aveva in realtà richiesto al notaio di soprassedere dal compiere le visure che avrebbero consentito di verificare agevolmente l'esistenza del vincolo sul bene, adducendo motivi di urgenza nella conclusione dell'affare. Per giungere a tale conclusione i giudici del merito, le cui decisioni sono state confermate nel caso di specie dalla Suprema Corte, avevano fondato il loro convincimento sulla deposizione di un testimone, il quale aveva dichiarato di aver sentito le parti interessate manifestare al notaio la volontà innanzi indicata. D'altronde per un simile accordo il nostro ordinamento non richiede la forma scritta, né a pena di nullità, né a fini probatori, dovendosi dunque ritenere assolto l'onere della prova a seguito di un'audizione testimoniale.
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