In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", qualora l'acquisto sia avvenuto sotto la vigenza dell'art. 5 del d.l. 20 maggio 1992, n. 293 (non convertito in legge), il quale prevedeva la decadenza dai benefici in caso di cessione dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, e la rivendita sia stata effettuata nel vigore dell'art. 1 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.75), il successivo acquisto, effettuato entro un anno dalla vendita, di altro immobile da destinare ad abitazione principale rende inapplicabile la decadenza dai benefici suddetti, ai sensi della disciplina da ultimo citata. Né a ciò osta la salvezza degli effetti giuridici dei decreti legge non convertiti (tra i quali il d.l. n. 293 del 1992, sopra menzionato), disposta dall'art. 1 della citata legge n. 75 del 1993, atteso che tale salvezza di effetti non può che aver riguardato la sola agevolazione tributaria in sé considerata, non essendo ancora intervenuta, all'epoca dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'alienazione infraquinquennale cui era ricollegata la perdita del beneficio. (Corte di cassazione Sez. Trib. sentenza 2977 del 27 febbraio 2003)
[Massima a cura di www.cassazione.it]

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