L'Inps, con messaggio n. 21062/2009 comunica che, nel caso di operazione societaria o di cessione di contratto, permangono gli obblighi di versamento al Fondo Tesoreria Inps anche nelle ipotesi in cui si realizzi un passaggio di personale, in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato all'obbligo contributivo nei riguardi del Fondo, presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo. In detta ipotesi, il nuovo datore né diviene destinatario, anche in assenza del requisito occupazionale previsto dalla norma ( almeno 50 addetti), con esclusivo riguardo al personale transitato. In tale ipotesi la rivalutazione delle quote del TFR sarà effettuata dal datore di lavoro subentrante e dovrà riguardare anche quanto versato alla Tesoreria dall'azienda cedente. A medesime conclusioni si giunge con riguardo agli obblighi di versamento dell'imposta sostitutiva ( 11%) che, a far tempo dall'anno 2001, grava sulle rivalutazioni del Tfr. La continuità nei versamenti al Fondo Tesoreria fa si che alla cessazione del rapporto, il datore subentrante liquidi al lavoratore, rivalutandolo, tutto il Tfr e cioè: -quello fisicamente trasferitogli dalla cedente, - quello da quest'ultima versato al Fondo di Tesoreria, - quello connesso ai versamenti dallo stesso effettuati al medesimo Fondo. Quindi, all'atto della liquidazione, il datore di lavoro subentrante dovrà provvedere a recuperare dalla Tesoreria le quote globalmente versate per i lavoratori cessati, in sede di conguaglio con i contributi dovuti.
Vedi anche:
Guida al TFR (trattamento di fine rapporto) Articoli sul TFR Il calcolo del TFR

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