Nel caso concretamente esaminato dal Garante, il comportamento dell’impresa è stato censurato in quanto non aveva predisposto né un informativa adeguata, né cartelli idonei a segnalare ai lavoratori e ai visitatori la presenza delle telecamere installate per monitorare tutta l’area. È risultato poi, che le immagini venivano conservate per un tempo superiore al limite dei sette giorni, consentito per questo tipo di attività. A queste regole occorre aggiungere la necessità che la videosorveglianza sia rispettosa dei principi che giustificano i controlli a distanza ossia la presenza di ragioni organizzative e produttive sancite da accordo sindacale o, in mancanza, da nulla osta della Direzione Provinciale del lavoro. È altresì vietato il trattamento dei dati biometrici basato sulla conservazione delle impronte digitali rilevate. Occorre, quindi, predisporre alcune misure altrernative per l’identificazione delle persone, attraverso, per esempio, l’uso di un codice numerico ricavato dalle impronte digitali, registrato solo su smart card in possesso esclusivo del singolo utente. La lettera di raccolta del consenso non deve essere generica, ma deve specificare in concreto le finalità per cui viene consentito l’accesso mediante la raccolta dei dati biometrici.

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