In relazione ad una fattispecie nella quale attraverso una chat line l'imputato diffondeva materiale pornografico minorile, la Cassazione, ai fini della valutazione della configurabilità dell'ipotesi di cui al comma III ovvero di quella di cui al comma IV dell'art.600 ter del Codice Penale, ha dichiarato che: quando la cessione di materiale pornografico minorile avvenga attraverso un canale di discussione (cosiddetta chat line), è necessario verificare, al fine della contestazione dell'ipotesi del terzo comma dell'art.600 ter del Codice Penale, se il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi e documenti contenenti le foto pornografiche minorili, in modo che chiunque possa accedervi e, senza formalità rivelatrici di una sua volontà specifica e positiva, prelevare direttamente le foto. Laddove il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, si versa nell'ipotesi più lieve di cui al quarto comma (Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 3 febbraio 2003, n.4900: Articolo 600 ter Codice Penale, ipotesi di cui ai commi III e IV - Pornografia minorile - Diffusione di materiale pronografico - Comunicazione con un numero indeterminato di persone - Utilizzo di chat line - Necessità di indagine specifica circa l'accesso alle immagini).

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