"Gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all'articolo 39 del d.p.r. n. 600 del '73, attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto". Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13915 del 15 giugno 2009. Secondo il giudizio dei giudici di legittimità, infatti, se i ricavi dell'impresa dichiarati dal contribuente sono è in linea con i dati che emergono dagli studi di settore, non ha nessun valore l'accertamento induttivo seppur basato su presunzioni gravi precise e concordanti. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, un contribuente si era visto rigettare il ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di accertamento Irperf e Irap. In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Regione Lombardia aveva invece accolto il ricorso del contribuente, riformando la pronuncia di primo grado. L'agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado senza però sortire l'effetto sperato avendo la Corte rigettato il ricorso.

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