Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 324 del 4.6.09) ha reso noto di aver stabilito che le società coinvolte in operazioni di fusione o di scissione sono tenute a comunicare a clienti, dipendenti, fornitori la denominazione del nuovo titolare e dell'eventuale nuovo responsabile del trattamento dei dati personali in possesso dell'impresa al quale potersi rivolgere al fine di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti previsti dal Codice sulla privacy. L'Autorità ha quindi chiarito quelli che sono gli adempimenti che devono essere posti in essere in caso di operazioni societarie di fusione (sia per incorporazione sia per confluenza) o scissione affinché il trattamento dei dati sia conforme a quanto previsto dalla disciplina sulla privacy e ha chiarito che tali informazioni potranno essere fornite con procedure semplificate che prevedono la possibilità di pubblicare in un primo momento gli aggiornamenti sul sito web delle società. Inoltre, sempre al fine di semplificare tali adempimenti, il Garante ha deciso che i necessari aggiornamenti rispetto all'informativa resa potranno essere forniti in due tempi: in una prima fase, mediante una comunicazione generale immediata sul sito Web. Difatti, non appena definito il nuovo assetto societario, alle società coinvolte nelle operazioni di fusione o di scissione sarà richiesto di pubblicare l'aggiornamento rispetto all'informativa solo sui propri siti Web. Successivamente, invece, è richiesta una comunicazione personale. In buona sostanza, le società dovranno sempre inviare i nuovi riferimenti a tutti gli interessati individuati specificamente e ciò non appena si presenti la prima occasione utile di contatto.

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