Non c'è differenza tra l'acquisto online e il normale acquisto in un negozio. Lo afferma la Corte di Cassazione avvertendo che chi vende prodotti via internet deve avere l'autorizzazione del Comune di pertinenza. La Corte, con la sentenza n.12355/2009, ha confermato una sanzione amministrativa di oltre 5 mila euro nei confronti di un venditore on line che attraverso il web, vendeva specialità del Cilento. Non avendo la prescritta autorizzazione comunale si è ipotizzata la violazione dell'art. 18 del decreto legislativo 114 del '98. Il caso finiva in Cassazione dove il venditore online rappresentava che il suo sito era ancora in via di allestimento e che nessuno aveva comprato. Niente da fare però la Suprema Corte ha respinto il ricorso evidenziando che "gli agenti accertatori, collegandosi sul sito web saporicilentani.com, non solo hanno potuto consultare le pagine al suo interno, ma anche scaricarle e stamparle, ricavandovi tutte le notizie e gli elementi utili per poter usufruire dei servizi e fare acquisti on line". Si trattava dunque di un commerciante a tutti gli effetti che però non aveva l'autorizzazione comunale per farlo.
vedi: Disciplina del commercio - decreto legislativo 114/98
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