Se non vi sono particolari esigenze di sicurezza le aziende non possono utilizzare sistemi di identificazione biometrica per il controllo delle presenze dei propri dipendenti. Secondo il Garante per la protezione dei dati personali si tratta infatti di strumenti troppo invasivi e sproporzionati. Sulla base di questa considerazione il Garante ha vietato ad un'azienda l'ulteriore trattamento dei dati raccolti attraverso il sistema di rilevazione delle impronte digitali che l'azienda aveva istallato per determinare la retribuzione ordinaria e straordinaria ai propri lavoratori. La vicenda è finita dal Garante su richiesta di un dipendente che voleva chierezza in merito alla correttezza dell'utilizzo di un sistema basato sull'impiego delle impronte digitali. A quanto pare non sono state individuate ragioni tali da giustificare l'adozione di un sistema del genere. Del resto nelle sedi in cui il sistema era stato installato non era stata segnalata nessuna particolare comprovata esigenza di sicurezza. Tali esigenze potrebbero sorgere eventualmente laddove vi siano aree aziendali particolarmente "sensibili" che richiedono di adottare delle particolari modalità di accesso. Nel caso esaminato dal Garante inoltre è emerso che il sistema era stato installato senza un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e senza l'autorizzazione del ministero del lavoro. Questa procedura, prevista dallo Statuto dei lavoratori, va osservata, come stabilito da una recente sentenza della Cassazione, anche nel caso in cui le apparecchiature consentano di controllare la presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti. In conclusione, richiamando quanto stabilito dal Codice privacy e dalle Linee guida in materia di lavoro privato del novembre 2006, l'Autorità ha vietato all'azienda il trattamento di dati effettuato perchè illegittimo e invasivo.

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