Con la legge 3 agosto 2004, n. 206 sono stati introdotti, ovvero ampliati, numerosi benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali in favore delle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice e dei loro familiari, anche superstiti. In merito ai benefici pensionistici e previdenziali, l'art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce, tra l'altro, a coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità o grado della capacità lavorativa, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente mentre, per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai suddetti trattamenti pensionistici, il successivo comma 2 dispone l'esenzione dall'Irpef. Con la risoluzione n. 39 dell'8 febbraio 2008, la scrivente, in risposta ad un quesito posto dall'ente previdenziale INPS, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo del citato beneficio fiscale. In particolare, l'interpello scaturiva dalla richiesta di un genitore, superstite di una vittima del tragico evento terroristico di…, titolare di più trattamenti ...
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