La Corte Costituzionale co sentenza 399/2008 ha dichiarto l'incostituzioalità della norma in materia di collaborazioni coordinate e continuative, approvata nel 2003, in cui si prevedeva che i contratti, stipulati prima di quella data, mantenessero efficacia per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge. La Corte, ha rilevato che il contenuto dell'Art.86, comma 1, del decreto legislativo n.276/2003 risulta irragionevole e contradditorio con la ratio stessa della legge. La norma, spiega la Corte, e' finalizzata "ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la stabilita' del lavoro" e per questo "non puo' ragionevolmente determinare l'effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile". Motivo che, scrive la Consulta, "non puo' essere individuato nella mera esigenza di evitare la prosecuzione nel tempo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa difformi dalla nuova previsione legislativa, poiche' l'intento del legislatore di adeguare rapidamente la realta' dei rapporti economici ai modelli contrattuali da esso introdotti non puo' giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformita' alla precedente disciplina giuridica". Ritenendo dunque fondata la questione sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno, circa la omessa previsione che le collaborazioni coordinate e continuative possano mantenere, nel caso in cui il collaboratore lo richieda, la loro efficacia anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, la Corte ha dichiarato che la norma è costituzionalmente illegittima perchè viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

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