Con il ricorso in epigrafe il Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte, Cons. C.F.B., gravava i provvedimenti impugnati del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, con i quali all'esito di un'istruttoria disciplinare e di un'udienza segreta nel corso delle quali gli era stata negata la facoltà di scelta di un avvocato del libero Foro come difenso-re di fiducia, gli veniva inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonimento, per aver espresso delle valutazioni in punto di responsabilità in merito alle aggressioni della Polizia sui manifestanti nei fatti del 7 di-cembre 2005 relativi alle contestazioni del programma governativo delle linee ferroviarie TAV. Il ricorso, affidato a diversi articolati motivi, poggia anche, al quarto motivo, sull'eccezione di ille-gittimità costituzionale degli artt. 10, comma 9 della l. 3.4.1988, n. 117 e 34, comma 2 della legge 27.4.1982, n.186 il cui combinato disposto consente al magistrato amministrativo o contabile fatto oggetto di un procedimento disciplinare, di farsi assistere unicamente da un altro magistrato, con esclusione, quindi, della facoltà di nominare quale difensore un avvocato del libero Foro...
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