I ricorrenti, tutti magistrati della Corte dei conti, lamentano, con le proposte impugnative, che sull'importo della pensione corrisposta nell'anno 2000 sia stata effettuata la trattenuta per contributo di solidarietà di cui alla legge 23 dicembre 1999 n. 488. Ai sensi di questa disposizione, da gennaio 2000, e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'art. 2 comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è dovuto, nella parte eccedente, un contributo di solidarietà, nella misura del 2%. Con i proposti ricorsi essi chiedono la restituzione di quanto trattenuto dall'Ente Previdenziale, prospettando, in subordine, questione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 37 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2000), laddove venendo ad incidere unicamente sui trattamenti previdenziali obbligatori, lasciando indenni gli emolumenti di pari importo derivanti da fonti diverse opera una ingiustificata discriminazione. Si è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione chiedendo il rigetto del gravame. Con ordinanza n. 022/2002 in data 10 gennaio 2002 questa Sezione Giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti dai dr. Saraceno Divo e Mario Polifroni, ritenendo la questione, nei termini in cui è stata da essi prospettata....
Corte dei Conti, sezione giurisd. Lazio, Sentenza 10.3.2008 n° 659
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