L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, di seguito denominato: «Ente», dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, assicura gli interventi di protezione sociale nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a completamento ed integrazione dell'opera che gia' prestano altri enti ed istituzioni assistenziali. L'Ente integra tali prestazioni con interventi diretti o indiretti, attuando tutte le forme di assistenza previste dall'art. 41, comma 2 della citata legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.....
D.p.c.m. 21.2.2008

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