Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 21 marzo 2008) ha stabilito che i SIC (Centrale rischi private) possono trattare i dati relativi alle procedure fallimentari purché tali dati restino conservati in archivi distinti dalle altre informazioni creditizie gestite.
L'Autorità ha quindi evidenziato che, in merito al credito al consumo, il codice deontologico, dispone che i dati di fonte pubblica (come, in questo caso, quelli relativi al fallimento) possono essere lecitamente trattati dalle società che gestiscono un Sic, purché tali dati siano contenuti in archivi separati dal complessivo sistema di informazioni creditizie e non interconnessi ad esso.

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