Il ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su sentenza dell'A.G.O. presuppone che: a) la sentenza di cui si chiede l'esecuzione sia passata in giudicato; b) tale sentenza sia successivamente al passaggio in giudicato notificata al debitore; c) il creditore attenda, prima di intraprendere il giudizio, 120 giorni in applicazione dell'articolo 14 del d.l. 31-12-1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28-2-1997, n. 30 secondo cui "le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"; d) il deposito del ricorso per l'esecuzione del giudicato sia preceduto dalla notifica dell'atto di diffida - sottoscritto personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di apposita procura - prescritto dall'articolo 90 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, costituente, per consolidata giurisprudenza, atto diverso e distinto dal precetto funzionale alla esecuzione forzata in sede civile (Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2006, n. 5128);
Tar Lazio, Latina, Sentenza 27.2.2008 n. 122

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