Con ricorso notificato il 7.5.2007, depositato l'1.6.2007, i ricorrenti in epigrafe indicati (nell'assunto che, dopo la formulazione di istanze al Comune di Marino di ottenimento dell'allaccio delle loro utenze al servizio idrico comunale e la notifica di espressa diffida e messa in mora al riguardo, il Comune è rimasto inadempiente) hanno chiesto, perdurando l'inerzia del Comune, l'accertamento e la condanna in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi: 1.- Violazione dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e dall'art. 97 della Costituzione. Dalle molteplici istanze dei condomini ricorrenti e del condominio, di ottenimento dell'allaccio delle loro utenze al servizio idrico comunale, sarebbe scaturito l'obbligo del Comune di Marino di concludere il procedimento de quo con un provvedimento di accoglimento o di diniego. Dopo una iniziale comunicazione di detto Comune, in cui si faceva riferimento ad una sospensione temporanea, non si sarebbe avuto riscontro alle successive richieste e diffide di allaccio.
Tar Lazio, Roma, Sentenza 18.10.2007 n. 9948

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