Dunque la ragione giustificatrice del compenso economico di cui si discute deve essere individuata, alla stregua di quanto recato con il D.P.R. n. 254 del 1999, nella soggezione a condizioni di lavoro più gravose rispetto alla normale attività di istituto, mentre la misurazione quali-quantitativa del disagio è argomento che rimane estraneo all'attività esegetica, avendo già il Compilatore del D.P.R. n. 254 del 1999 stabilito, a monte, che l'attività del personale, "impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio", svolta "presso enti e strutture di terzi" presenta un tasso di onerosità maggiore di quella ordinaria di istituto e deve essere indennizzato. (cfr, sul principio, Cons. St. n. 2242 del 2005) Escluso che l'attività esterna espletata, con carattere di stabilità e periodicità, presso i locali di un ente pubblico possa pregiudicare la corresponsione dell'indennità di cui si discute, il vero nodo da sciogliere rimane quello dello svolgimento, in via ordinaria, dell'attività d'istituto, anche di tipo collaborativo, presso altre amministrazioni o altre strutture; anche tale ipotesi è stata risolta dalla Sezione (dec. n. 5889/2004 cit.) nel senso dell'esclusione del diritto alla ristorazione indennitaria in tutte le ipotesi in cui l'attività svolta dal militare (pur formalmente ed amministrativamente dipendente per l'impiego da altro ufficio: Stazione, Comando, Compagnia ecc.) si esaurisca nell'ambito dell'ente...
Tar Lazio, Roma, Sentenza 14.3.2008 n. 2374

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