Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma terzo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante norme in materia di "Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", come modificato dall'art. 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti". Sempre secondo il medesimo testo normativo: "l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate (e, quindi, rientranti nella nozione di "occasione di lavoro" ai fini della copertura assicurativa) quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti". Ciò posto, sebbene il dettato del D.P.R. n. 1124/65 sopra citato sembrerebbe senz'altro escludere la copertura assicurativa in caso di c.d. "soste non necessitate" effettuate dal lavoratore, occorre però rilevare che la giurisprudenza di legittimità e di merito, ampliando l'ambito della tutela dell'infortunio in itinere rispetto alla previsione legislativa, ha distinto non solo le soste necessitate (quali, ad es., la necessita' di un breve riposo durante un lungo percorso o la necessita' di soddisfare esigenze fisiologiche) dalle soste voluttuarie (o non necessitate) ma, in questo secondo ambito, ha ulteriormente distinto tra le soste di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, e quelle di apprezzabile durata e consistenza. Solo queste ultime escluderebbero la c.d. "occasione di lavoro" presupposto indefettibile per il configurarsi dell'infortunio in itinere. In altri termini, secondo la giurisprudenza ormai pacifica sul punto, la permanenza o meno della copertura assicurativa dipende dalle caratteristiche della sosta, ovvero dalle sue dimensioni temporali e dal verificarsi dell'aggravamento del rischio. La valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l'interruzione non necessitata e' compito del Giudice del merito, il quale - al fine di verificare se nel caso concreto non venga eluso il carattere finalistico che giustifica la tutela dell'infortunio in itinere - potra' adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio. A questi principi si e' sostanzialmente attenuta anche la sentenza in commento laddove, confermando quanto deciso dal Giudice dell'appello ha affermato che le soste voluttuarie di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, non escludono la tutela dell'infortunio in itinere. Avv. Giuseppe Salvi
Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza del 18 luglio 2007, n. 15973 – Avv. Giuseppe

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

In evidenza oggi: