La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non rende applicabili, per effetto della delibazione, la disciplina riguardante lo scioglimento della comunione ordinaria dei beni, di cui agli articoli 1100 e ss. del codice civile, ma le norme regolanti i casi e le modalità di scioglimento della comunione dei beni fra coniugi, di cui agli articoli 191 e ss.; comunione che continua a sussistere nella forma legale, al fine della divisione in parti eguali dell'attivo e del passivo, senza possibilità di prova contraria per espressa volontà di legge, la cui ratio ispiratrice coincide con le motivazioni - parità fra i coniugi e tutela di quello economicamente più debole e proprie della riforma del 1975 in materia di regime patrimoniale preferenziale della famiglia.
Corte di Cassazione Civile, sentenza 14 luglio 2003 n. 11467 - Leonardo Lastei

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

In evidenza oggi: