Può ordinarsi ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 23 d. lgs. 5/03 che non si tenga l'assemblea di società ove la convocazione sia affetta da vizi (nel caso di specie perché convocata da soggetto divenuto socio in violazione della clausola statutaria prevedente, a favore dei soci, il diritto di prelazione nell'alienazione delle quote) che potrebbero legittimare l'impugnazione delle delibere che ne scaturiranno, al fine di evitare il prodursi di conseguenze cui la successiva sospensione ex art. 2378 c.c. non potrebbe integralmente ovviare come nel caso di diretta incidenza della adottanda delibera sul funzionamento degli organi dell'ente (nel caso di specie all'ordine del giorno vi era la revoca del consiglio di amministrazione e la nomina di un amministratore unico).
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