Il divieto della partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorsi di pubblico impiego di rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, sancito dall'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, fa riferimento ai rappresentanti sindacali, in seno alla commissione aggiudicatrice, designati dalle associazioni sindacali e a quelli scelti come commissari in ragione dell'appartenenza a un'associazione sindacale. Non rileva, invece, ai fini del predetto divieto, il fatto che il componente della commissione del concorso sia anche un rappresentante sindacale, quando sia scelto per la sua qualifica, cioè in ragione del suo ufficio, diversamente si integrerebbe una lesione della libertà di associazione delle persone che, per ragione delle loro qualifiche professionali, hanno titolo per essere componenti di commissioni giudicatrici. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 23 ottobre 2007, n. 5572, che ha accolto il ricorso di una candidata vincitrice di un concorso pubblico che si era vista annullare dal giudice di primo grado, tra l'altro, per l'illegittima composizione della commissione giudicatrice, in quanto un membro della commissione rivestiva una carica sindacale. L'alto Consesso ha motivato la propria decisone, delineando la "ratio" della norma che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di rappresentanti sindacali, che ha lo scopo di preservare la terzietà delle commissioni giudicatrici e a scongiurare l'attribuzione di pubbliche funzioni ai sindacati, che sono semplici e libere associazioni private e non devono prendere il posto dei pubblici poteri. (Gesuele Bellini, responsabile della sezione Pubblico Impiego)
Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5572 - Gesuele Bellini

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