I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e i datori di lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, possono usufruire della quota di esonero del contributo dovuto ex art. 2 L. 297/82.
Inps, Messaggio 5.10.2007 n. 24300
Vedi anche:
Guida al TFR (trattamento di fine rapporto) Articoli sul TFR Il calcolo del TFR

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

In evidenza oggi: