Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso da parte del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, si dettano le istruzioni operative per l'applicazione delle indicate disposizioni legislative. La norma in oggetto prevede, a decorrere dall'anno 2007, la corresponsione ai pensionati con età pari o superiore a 64 anni che siano titolari di una o più pensioni a carico dell'AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, di una somma aggiuntiva con importi annui differenziati, in funzione dell'anzianità contributiva posseduta, ricompresi tra un minimo di € 262, per anzianità contributive fino a 15 anni, ed un massimo di € 392, per anzianità contributive superiori a 25 anni (si veda la tabella A allegata al citato decreto ed alla presente circolare - allegato 1). Tale somma aggiuntiva è erogata, per l'anno 2007, con la mensilità di novembre e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il pensionato, in possesso del citato requisito anagrafico, non abbia un reddito complessivo individuale, relativo allo stesso anno, superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (€ 8.504,73 annuo attualmente pari a € 654,21 mensili).
Inpdap, Circolare 25.9.2007 n. 26

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