Con circolare n.6 del 27 gennaio 2005 sono state fornite le disposizioni operative per l'applicazione del DM 16 giugno 2003, che disciplina la prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo a favore del personale dipendente da aziende private del gas, introdotta dall'articolo 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289. Le richiamate norme riguardano il personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1084, nei cui confronti è venuta meno l'iscrizione al Fondo per effetto di separazioni societarie conseguenti agli obblighi di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, ovvero per la messa in mobilità. Il processo di riorganizzazione settoriale verificatosi nel periodo 2002/2004 - che ha determinato la costituzione di nuove società per l'espletamento dell'attività di vendita - ha fra l'altro comportato il trasferimento a dette società di parte del personale prima dipendente da aziende di distribuzione (come tale iscritto obbligatoriamente al Fondo integrativo), con contestuale perdita del titolo alla predetta iscrizione. In tale contesto si colloca la fusione per incorporazione della società ITALGAS PIÙ in ENI, con decorrenza dal 1° gennaio 2005. Si è conseguentemente posta l'esigenza di garantire a tutti i lavoratori interessati a tale operazione il mantenimento delle posizioni contributive in essere, per non pregiudicarne i correlati diritti.
Inps, Circolare 2.8.2007 n. 111

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