L'assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonchè l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472 , ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53,comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177. Nessun rilievo può al riguardo essere riconosciuto all'espressione "si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità" utilizzata dal legislatore nell'istituire gli assegni in questione limitatamente agli appartenenti alle forze armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari".
Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Sentenza 29.9.2006 n. 9/QM

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