Il Tribunale di Lecce, con pronuncia del 18 aprile 2006, ha statuito che, in ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di maternità alla lavoratrice dipendente, quest'ultima sia titolare di un vero e proprio "diritto alla retribuzione" a contenuto sia patrimoniale, che non prettamente patrimoniale.
Tale indennità, infatti, costituisce per la lavoratrice madre il mezzo di sostentamento per sè e per la propria famiglia: sono, quindi, risarcibili non solo i danni che rappresentano una conseguenza diretta del mancato pagamento, ma anche quelli c.d. "indiretti", quali il danno esistenziale, che costituisce il normale effetto dell'inadempimento contrattuale. Graverà, comunque, sulla lavoratrice l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno lamentato e l'inadempimento del datore di lavoro, oltre che l'impossibilità di prevenire od evitare il nocumento medesimo. (Avv. Valentina Rossi)
Tribunale di Lecce, Sentenza 18.4.2006 - Avv. Valentina Rossi

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