Indennita' mobilita' - Criteri di selezioni del personale - Non ragionevolezza. Come risulta dal testo dell'atto introduttivo del giudizio (che la societa' ha riprodotto nel proprio ricorso), il B. ha dedotto a fondamento della propria domanda la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori interessati dalla mobilita', quali formulati nell'accordo sindacale 24 aprile 2002, sostenendo in particolare che nei suoi confronti non poteva essere applicato ne il criterio della maggiore anzianità lavorativa e contributiva, ne quello delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, per l'aperto contrasto, sotto questo profilo, della scelta adottata «con le valutazioni operate dall'azienda convenuta circa l'identificazione delle figure professionali in esubero. In relazione a tale contestazione dell'osservanza dei criteri di scelta dei destinatari del provvedimento di mobilità , incombeva sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri (Cass. 14 luglio 2000, n. 9374; 29 luglio 2003, n. 11651; 26 gennaio 2006, n. 1550). La portata di questo onere si determina in relazione alla allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata; e nel caso in esame la prospettazione dell'assunto del B. imponeva alla società convenuta in primo grado di dimostrare che la sua inclusione tra i destinatari del provvedimento corrispondeva ad una corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'accordo sindacale per la scelta.
Cassazione, Sentenza 14.5.2007 n. 11034

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