"L'automobilista ha l'obbligo giuridico di fare allacciare le cinture di sicurezza al trasportato, in difetto risponderà delle lesioni personali subite dallo stesso a seguito di sinistro stradale". La S.C. si riporta a quanto statuito in precedenza nella sentenza 28 febbraio 2003, n. 9311, in cui veniva precisato che "anche se il mancato uso delle cinture di sicurezza è sanzionato amministrativamente a carico di chi sia tenuto ad indossarle, il conducente dell'autoveicolo è comunque obbligato, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi le cinture e, in caso di sua renitenza, a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia, pertanto, risponde di omicidio colposo il conducente che non abbia ottemperato al suddetto obbligo ove il soggetto trasportato sul veicolo da lui condotto sia deceduto dopo esser stato sbalzato fuori dal veicolo a seguito di un sinistro". Nella sentenza in epigrafe il ragionamento operato dalla Cassazione è imperniato sul concetto di colpa generica del conducente che si inserisce nell'azione produttiva dell'evento lesivo da parte del trasportato, privo di cintura di sicurezza, creando al contempo un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo. Più precisamente, per la S.C. risulta colposo per omissione il comportamento inerte del conducente ogni qual volta un suo atto d'impulso avrebbe potuto modificare l'eventus damni, conducendo a conseguenze meno gravose. (Avv. Tiziana Cantarella)
Cassazione Penale, Sentenza 12.12.2006, n. 30065 - Avv. Tiziana Cantarella

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